Modelli
Modelli di organizzazione, gestione e controllo
L’adozione del modello di organizzazione e gestione è
prevista dal D.Lgs. 231/01 in termini di facoltatività;
è tuttavia indispensabile se non si vuole esporre l’ente
alla responsabilità per gli illeciti commessi da amministratori
e dipendenti (c.d. esimente).
La “responsabilità amministrativa” prevista
dal decreto consente di colpire il patrimonio degli enti, e quindi
l’interesse economico dei soci, (direttamente tramite sanzioni
pecuniarie, o indirettamente tramite, ad es., l’interdizione
dall’esercizio dell’attività) che hanno tratto
un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle
persone fisiche che rappresentano l’ente o che operano per
l’ente.
L'ente è responsabile se il reato è stato commesso
a “suo interesse o a suo vantaggio” (D.Lgs. 231/01,
art. 5, co. 1); non è pertanto necessario aver conseguito
un “vantaggio” concreto, ma è sufficiente che
vi fosse “l’interesse” a commettere il reato.
l’ente è chiamato a dimostrare di avere adottato
ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quelli previsti dal decreto
e che le persone che hanno commesso un reato, lo abbiano fatto eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione (D.Lgs.
231/01, art. 6, co. 1)
la valutazione della validità del Modello adottato e della
sua efficace attuazione sia ha solo in sede di accertamento penale,
ed è formulata dal giudice (ovvero, la prova della solidità
del Modello si ha solo nel malaugurato caso di procedimento penale
per uno dei reati considerati); |